Iscrizione anagrafe unica delle stazioni appaltanti
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 18-12-2012, s.o. n.208)
Art, 33-ter Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E’ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.
Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.