Controlli sulle imprese
Art. 25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
(Articolo abrogato, dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 97/2016)
Elenco delle tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a procedure di gara indette dall’Amministrazione per la stipula di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D.lgs. 163/2006
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38–39 D.Lgs. n. 163/2006)
L’Amministrazione esegue l’accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale delle imprese partecipanti a procedure di gara attraverso i seguenti documenti:
- Certificato di iscrizione Registro delle Imprese;
- Certificato del Casellario giudiziale integrale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – selettivo ex art. 39 del D.P.R n. 313/2002;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero Certificato di regolarità contributiva per soggetti iscritti a Casse previdenziali diverse da Inps/Inail o Cassa Edile.
- Certificato di regolarità fiscale;
- Comunicazione/informazione Antimafia, ex art. 84, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011;
- Dichiarazione di osservanza della Legge n. 68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40 D.Lgs. n. 163/2006)
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti a procedure di gara relative a lavori pubblici, per importi superiori a € 150.000,00, attraverso il sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), appositamente autorizzati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) mentre per importi pari o inferiori a € 150.000,00, qualora le imprese non possiedano l’attestazione SOA, attraverso il controllo dei seguenti requisiti, così come prescritti dall’art. 90, D.P.R. n. 207/2010.
Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006)
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti attraverso uno o più dei seguenti documenti:
- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- bilanci o estratti di bilanci dell’impresa;
- fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
- fornire il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti, ovvero:
- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, del CUP (Codice Unico Progetto).
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006)
Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
I requisiti previsti dalla norma possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative
Nell’ambito della procedura di scelta del contraente, l’impresa autocertifica il possesso dei requisiti e capacità richiesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
AVCPASS – Il nuovo sistema di controllo
Ai sensi dell’art. 6-bis, del D.Lgs. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dalla norma è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti scadenze temporali:
- dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le Stazioni appaltanti per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
- dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
- a far data dal 1 gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai punti precedenti entrano in regime di obbligatorietà.
L’amministrazione effettua comunque il controllo sulla regolarità fiscale in modalità self-service operando d’ufficio sul data-base di “Equitalia” prima di procedere ai pagamenti superiori ai 10.000,00 euro.
Per le Pubbliche amministrazioni che volessero avere informazioni di maggior dettaglio sulla redazione della lista di controlli si rinvia alle LINEE GUIDA preparate dalla Conferenza Unificata