Deposito legale
La BNCF costituisce l’Archivio nazionale della produzione editoriale italiana. Per questo ha il compito di conservare, rendere fruibile e valorizzare la memoria della cultura e della vita sociale tramite la raccolta di tutti i documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico pervenuti per Deposito legale.
Il Deposito legale è regolato dalla L. 106/2004, dal DPR. 252/2006 e dalla successiva normativa in materia.
Indicazioni generali
Entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione deve inviarne una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, due copie all’archivio regionale.
I documenti destinati al deposito legale presso le biblioteche sono libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa prodotti totalmente o parzialmente in Italia e destinati all’uso pubblico sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, non diffusi in ambito strettamente privato, a prescindere dall’apposizione o meno del codice ISBN.
Nei casi di autopubblicazione prodotta totalmente o parzialmente in Italia, l’obbligo della consegna ricade sull’autore-committente in quanto “editore di se stesso”, il quale dovrà inviare direttamente l’opera agli istituti depositari. (La piattaforma editoriale talvolta prevede la possibilità di provvedere al deposito per conto dell’autore: entrambe le modalità sono valide).
Esonero parziale
Se la tiratura dell’opera non è superiore alle 200 copie si devono consegnare solo due esemplari, uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e uno all’archivio regionale. Le autopubblicazioni sono sempre soggette all’esonero parziale, a prescindere dalla tiratura.
Le biblioteche regionali depositarie sono quelle designate dal DM MIBAC 28/12/2007 per la provincia in cui ha sede l’editore o dove è residente l’autore per le opere autopubblicate.
Esonero totale
I seguenti documenti sono esclusi dal deposito legale:
– Ristampe inalterate (ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.L. 24/04/2014 n.66).
– Fotocopie.
– Dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale.
– Materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno.
– Tesi di laurea.
– Edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva.
– Articoli in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l’Università esclusivamente a fini concorsuali.
– Pubblicazioni di editori stranieri, anche se stampate in Italia.
– Periodici con un numero di pagine inferiore a 10 che accompagnano oggetti prodotti in serie a fine di collezionismo (orologi, penne, pupazzetti, boccette, profumi, ecc.).
Relativamente al deposito delle pubblicazioni periodiche sono state stipulate le seguenti convenzioni tra:
- Biblioteca nazionale centrale di Firenze e l’ANES (Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata).
- Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e l’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) relativa al deposito in forma cumulativa di giornali quotidiani e periodici.
In caso di accertato inadempimento, il DPR. 252/2006 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine seguenti.
Normativa sul deposito legale (L.106/2004 e DPR 252/2006): https://biblioteche.cultura.gov.it/it/Attivita/deposito-legale/index.html
Magazzini digitali: https://bncf.cultura.gov.it/biblioteca/magazzini-digitali/
Deposito di esemplari per l’iscrizione nel Registro delle opere protette (art.103 L.633/1941) tenuto dal Ministero della Cultura- DGBDA -Servizio II – Diritto d’autore:
Modalità di consegna
Le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere dovranno essere indirizzate, con la dicitura: “Esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”, a:
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE
Ufficio Deposito legale
Via Antonio Magliabechi, 6
50122 FIRENZE
La consegna può avvenire per posta o corriere. La consegna per corriere o a mano può essere fatta dal lunedì al venerdì con orario 8,30-12,30.
Non è necessario che sia spedita per raccomandata.
Ogni plico deve contenere all’interno l’elenco di accompagnamento che verrà vidimato e rispedito, come ricevuta di avvenuto deposito, all’indirizzo e-mail indicato dal mittente .
Nell’elenco devono essere indicati i dati del depositante e la lista delle pubblicazioni contenute nel plico stesso.
Un po' di storia
In Italia il primo Stato a legiferare in materia di diritto di stampa (poi deposito legale) è il Senato di Venezia, che nella sua legge organica sulla stampa del 1603 ordina agli stampatori di consegnare al bibliotecario di San Marco un esemplare di ogni libro stampato.
Nel Granducato di Toscana Gian Gastone de’ Medici con il Motu proprio del 25 dicembre 1736 ordina ai tipografi della città di Firenze la consegna obbligatoria di un esemplare degli stampati alla Biblioteca Magliabechiana, nel 1743 tale obbligo è esteso ai tipografi di tutto il territorio del Granducato.
Nel 1848 l’Editto di Carlo Alberto sulla stampa stabilisce che nel Regno di Sardegna ogni stampatore consegni tre copie di qualsiasi stampato alle Procure incaricate perché ne trasmettano una all’Avvocato Fiscale (sorveglianza sulla stampa), una agli Archivi di Corte (conservazione della produzione editoriale) euna alla Biblioteca dell’Università più vicina al luogo di pubblicazione (a scopo di studio).
Con l’unificazione dell’Italia queste disposizioni sono estese a tutto il Regno, adattate al nuovo contesto.
Dal 1869 una copia di tutto ciò che è stampato in Italia deve essere consegnata alla Biblioteca Nazionale di Firenze e dal 1880 una alla Biblioteca Nazionale di Roma.La terza copia continua a essere depositata alle Università del territorio di produzione.
Nel 1910 è promulgata la Legge 432 che riordina tutta la materia e stabilisce che la terza copia, in mancanza di università nella provincia di produzione, sia depositata presso la biblioteca pubblica governativa del capoluogo.
La successiva Legge 26 Maggio 1932, n. 654 (Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni), specificando nel dettaglio i materiali soggetti a deposito e quelli esclusi, ribadisce l’obbligo di consegna di tre esemplari alle Procure del Regno, che le indirizzeranno alle due biblioteche nazionali centrali e alla biblioteca provinciale competente.
La massiccia evasione dell’obbligo di consegna e un’esigenza maggiore di censura portano a un nuovo riordino della materia: la Legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni) e il D. luog. 660/1945, prescrivono che i tipografi consegnino 5 esemplari di ciascuna pubblicazione, 4 alla Prefettura della provincia e 1 alla Procura locale.
La difficoltà di arginare l’evasione, l’esigenza di esprimere chiaramente la finalità culturale del deposito, la necessità di conservare anche i nuovi supporti, non più solo cartacei, delle pubblicazioni, rende necessario il coinvolgimento diretto delle biblioteche e l’eliminazione di ogni intermediario.
Queste esigenze sono alla base della Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del successivo regolamento 252/2006; infatti la nuova legge:
- elimina ogni intermediario prescrivendo la consegna diretta alle biblioteche depositarie.
- affida all’Archivio nazionale e agli archivi regionali, il compito di “conservare la memoria della cultura e della vita sociale”.
- istituisce gli archivi regionali, lasciando alle singole regioni il compito di individuare gli istituti depositari.
- recepisce l’evoluzione tecnologica dell’editoria, estendendo l’obbligo a nuove categorie di documenti, come le pubblicazioni su supporto informatico e in rete.
- prevede la realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti.
- demanda agli istituti depositari il controllo sull’adempimento degli obblighi di deposito legale relativamente ai documenti di propria competenza.
- prescrive sanzioni per chi non ottempera all’obbligo di consegna.
Contatti
È possibile inoltre ottenere tutte le informazioni necessarie:
- Per il deposito delle pubblicazioni monografiche
Scrivendo a bnc-fi.depositolegale@cultura.gov.it o bnc-fi.relazionieditori@cultura.gov.it, oppure telefonando ai numeri 055 24919 30-31-32-40
Settore Acquisizioni del materiale bibliografico Resp. Dott.ssa Francesca Filippeschi; - Per il deposito delle pubblicazioni periodiche e dei quotidiani
Scrivendo a bnc-fi.depositoperiodici@cultura.gov.it, oppure telefonando al n. 055 24919 35- 36-38
Settore Periodici ed Emeroteca Resp. Dott.ssa Giovanna Lambroni; - Per il deposito delle pubblicazioni digitali consultare la pagina Magazzini Digitali
- bnc-fi.magazzinidigitali@cultura.gov.it tel. n. 055 24919 73
- Resp. Dott.ssa Chiara Storti